Se l’ente organizzatore della mostra è un ente pubblico, per l’esportazione temporanea in Svizzera di quadri, sculture e opere d’arte in genere, si deve richiedere il carnet A.T.A. presso lo sportello documenti per l’estero della Camera di Commercio. Se invece l’ente organizzatore della mostra è un privato, le autorità doganali svizzere non accettano il carnet A.T.A. ma occorre fare una “temporanea” in dogana, preparando una lista delle opere (in questo caso la dogana fa versare una cauzione sul valore delle merci che verrà restituita al ritorno). Occorre comunque avere il benestare delle Belle Arti nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
Per l’esportazione temporanea di opere d’arte negli altri Paesi che accettano il carnet A.T.A. viene richiesto il carnet A.T.A. senza particolari distinzioni fra organizzatori pubblici o privati, fermo restando il benestare delle Belle Arti nei casi richiesti. Se il Paese di destinazione non è tra quelli aderenti alla convenzione ATA occorre fare una temporanea in dogana.
Sì, in una comunicazione del novembre 2004, Unioncamere ha precisato che l’India ha esteso l’utilizzo del carnet ATA per mostre e fiere anche per merci destinate a fiere o mostre organizzate da privati e non solo più per quelle ufficialmente riconosciute.